Approvato con delibera della Giunta Provinciale n.116 del 25/01/2008


Regolamento

Capo

Art. 1: Natura giuridica e sede
  1. Il Consorzio di Miglioramento Fondiario, denominato 1 "Consorzio di Miglioramento Fondiario “Fitta Arco”" è persona giuridica privata (C.C., art. 863), è costituito secondo le norme previste dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. L’attività del Consorzio è disciplinata dal presente Statuto, dalle norme contenute nel R.D. 13.02.1933, n. 215, e s.s. m.m.i.i. che ad esso si riferiscono, nonché dalle leggi nazionali e provinciali in materia.
  3. Il Consorzio ha sede in Arco (Trento).
Art. 2: Scopi
  1. Rientrano negli scopi del consorzio l'esecuzione e la gestione delle attività e le altre opere di miglioramento di cui all’articolo 43 del Regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215 e successive modificazioni, nonché le attività previste dalle leggi nazionali e provinciali vigenti.2
  2. In particolare il Consorzio ha lo scopo di provvedere, nell’interesse generale, alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle predette opere di miglioramento fondiario, di migliorare l’utilizzazione agricola e forestale delle particelle fondiarie consorziate, di favorire il riordino fondiario, la difesa del suolo e la regimazione delle acque e di irrigare campagne, orti e giardini compresi nel perimetro consorziale.
Art. 3: Perimetro e superficie
  1. Il comprensorio del Consorzio è evidenziato sulla planimetria allegata al presente statuto e la sua superficie, pari ad ettari 470 circa, corrisponde alla somma delle superfici delle particelle fondiarie elencate nel catasto consorziale.3
Art. 4: Consorziati
  1. I proprietari degli immobili iscritti nel catastino di cui al successivo articolo 5 sono identificati come consorziati e sono tenuti a rispettare il presente statuto.
  2. Ogni consorziato, relativamente alla superficie di sua proprietà, si impegna ad acconsentire la realizzazione degli attraversamenti, la costruzione, il funzionamento e la manutenzione delle opere consorziali, da attuare all’interno del comprensorio consorziale. Spetta al Consiglio dei delegati, in caso di opere o situazioni particolari, fissare un indennizzo per la costituzione di eventuali servitù.
  3. Eventuali variazioni concernenti la proprietà devono essere tempestivamente comunicate per iscritto al consorzio, allegando la relativa documentazione; fino alla data di tale comunicazione il proprietario indicato nel catasto del consorzio risponde ad ogni impegno assunto nei confronti del consorzio medesimo.
  4. I comproprietari di una medesima particella fondiaria consorziata possono delegare un unico soggetto che rappresenti gli interessi di tutti i comproprietari di fronte al consorzio, ivi compreso il diritto di voto previsto dall’articolo 11 del presente statuto. La delega deve essere sottoscritta congiuntamente dai proprietari che rappresentano la maggioranza delle quote della proprietà indivisa. In carenza della predetta nomina, il Consorzio considererà quale rappresentante della comproprietà il soggetto con la quota di possesso maggiore. In caso di parità di quote di possesso verrà individuato il soggetto più anziano.4
Art. 5: Catastino
  1. Al fine di identificare tutte le proprietà incluse nel perimetro consorziale e i rispettivi proprietari pro-tempore, il consorzio compila e conserva un catastino delle particelle fondiarie, distinte per Comuni catastali.
  2. Il catastino deve essere aggiornato introducendo tutte le variazioni di proprietà segnalate e documentate dagli interessati conformemente al comma 3 dell’articolo 4 e accertate dal Consiglio dei Delegati, almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea.
  3. Il catastino, che rappresenta la base per l’individuazione degli aventi diritto al voto e di calcolo per la determinazione del contributo a carico dei consorziati, è composto da:
    1. un elenco in ordine progressivo di tutte le particelle fondiarie incluse nel consorzio, individuate attraverso il codice del comune catastale, il comune catastale, la superficie, i rispettivi proprietari indicati con la relativa quota di possesso e la destinazione colturale effettiva;
    2. un elenco in ordine alfabetico progressivo di tutti i consorziati individuati attraverso nome, cognome e data di nascita, le particelle fondiarie che rappresentano e il numero dei voti che competono a ciascun consorziato.

Capo II°

Art. 6: Organi del consorziato
  1. Sono organi del consorzio:
    1. l'Assemblea;
    2. il Consiglio dei Delegati;
    3. il Presidente e il Vicepresidente;
    4. i Revisori dei Conti.

Sezione I
L'assemblea

Art. 7: L’Assemblea generale e di zona
  1. L'Assemblea è costituita dai proprietari degli immobili compresi nel catastino del Consorzio previsto dall’articolo 5.
  2. L’Assemblea generale deve svolgersi almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati; essa può essere convocata anche a seguito di richiesta motivata inoltrata al Presidente da almeno un quinto dei consorziati e che comunque rappresentino almeno il 25% della superficie consorziata.5
  3. Qualora si debbano trattare questioni riguardanti esclusivamente determinate zone del comprensorio, il Presidente, su deliberazione del Consiglio dei Delegati, convoca preventivamente in Assemblea zonale i consorziati direttamente interessati. All’Assemblea zonale si applicano in quanto compatibili gli articoli 9 e 10 del presente statuto.
  4. Spetta all’Assemblea zonale proporre all’assemblea generale la realizzazione di nuove opere ed esprimere pareri preventivi in merito ad opere proposte dal Consiglio dei Delegati.
Art. 8: Attribuzioni dell’assemblea generale
  1. Spetta all'assemblea:
    1. eleggere i delegati e i revisori dei conti;
    2. deliberare in merito ad eventuali modifiche e integrazioni dello statuto consorziale, salva la facoltà del Consiglio dei Delegati di aggiornare lo Statuto stesso per quanto riguarda richiami a nuove norme di legge e di regolamento e per quanto previsto all’articolo 2 comma 2;
    3. deliberare in merito alla riperimetrazione del consorzio e su eventuali fusioni con altri consorzi;
    4. deliberare in merito all’adesione ad un consorzio di miglioramento fondiario di II grado e l’affidamento a quest’ultimo di compiti propri;
    5. approvare il bilancio preventivo, le relative variazioni, ed il bilancio consuntivo;
    6. deliberare su tutte le questioni di carattere straordinario quali:
      1. la realizzazione di opere consorziali;
      2. l'approvazione dei progetti di massima tecnici ed economici delle opere di miglioramento fondiario da realizzare, ovvero delle successive varianti progettuali che comportino per il consorzio un incremento di spesa superiore al 10%, rispetto a quella già approvata dall’assemblea ivi compresa la delega al Presidente di cui al punto 4 riferita alle delibere per l’assunzione di prefinanziamenti inerenti a dette opere;
      3. le compravendite di immobili;
      4. l'assunzione di mutui passivi; tale deliberazione deve essere accompagnata da deliberazione di autorizzazione al Presidente di sottoscrivere mutui per l'ammontare massimo a bilancio;
    7. deliberare in merito alle proposte formulate dalle assemblee di zona inerenti ad opere e carichi finanziari riguardanti esclusivamente determinate zone;
    8. deliberare su ogni altra materia riguardante il funzionamento del Consorzio da sottoporre all’esame dell’Assemblea dal consiglio dei delegati;
    9. deliberare sullo scioglimento del Consorzio.
Art. 9: Convocazione dell'Assemblea
  1. Il Presidente del Consorzio previa delibera del Consiglio dei Delegati, convoca l’Assemblea nel Comune ove ha sede il Consorzio o in Comuni limitrofi, mediante manifesto o avviso che deve essere affisso all'albo del Consorzio ed in più luoghi pubblici frequentati del/i Comune/i interessato/i, e nelle relative frazioni, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione. Per la convocazione dell’assemblea, il Consorzio inoltre potrà avvalersi di tutti i mezzi e forme atti a garantirne una completa conoscenza. Qualora il presidente non vi provveda, spetta ai Revisori segnalare all’organo tutorio la mancata convocazione dell’Assemblea.
  2. Ove i consorziati lo richiedano, il Consorzio provvederà ad inviare l’avviso di convocazione per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, con oneri a carico del richiedente, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione stessa.
  3. L’avviso di convocazione deve indicare il giorno e l'ora della convocazione, il luogo dove si svolgerà l'Assemblea ed il relativo ordine del giorno. Nel caso in cui all’ordine del giorno fossero previste elezioni degli Organi del Consorzio, nell’avviso di convocazione dovrà essere specificata l'ora in cui le votazioni avranno termine.
  4. L’ordine del giorno è predisposto dal Consiglio dei delegati. I consorziati hanno diritto di far inserire argomenti particolari all’ordine del giorno, previa richiesta scritta formulata al Presidente da almeno un quinto dei consorziati, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione.
  5. Scaduti i termini di pubblicazione i manifesti o gli avvisi di convocazione, sui quali vanno annotati la data ed il luogo di esposizione, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, vanno conservati presso il Consorzio.
Art. 10: Validità dell’Assemblea e delle deliberazioni
  1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei consorziati e sia rappresentata più della metà della superficie consorziale. In seconda convocazione, che avrà luogo trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea ha la possibilità di deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti e qualunque sia la superficie rappresentata, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 2.
  2. La validità richiesta relativa alla composizione assembleare, deve tener conto altresì delle speciali disposizioni fissate dalla normativa vigente, riferita all’approvazione di particolari opere o progetti di miglioramento fondiario. L’Assemblea non può deliberare su argomenti che non risultino sull’ordine del giorno comunicato ai consorziati, fatta eccezione per quelle concernenti la presidenza dell’Assemblea e la convocazione di una nuova Assemblea.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea generale sono vincolanti per tutti i consorziati.
Art. 11: Diritto di voto
  1. Hanno diritto al voto i proprietari degli immobili iscritti nel catastino di cui all’articolo 5, che, alla data dell’Assemblea, non risultino in mora nei confronti del Consorzio, i delegati e mandatari purché maggiori di età.
  2. Per i corpi morali, per le società, per i minorenni, per gli interdetti e per gli enti comunque proprietari di immobili, il voto è espresso dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti e per i sottoposti ad amministrazione controllata o giudiziaria dal curatore o dal commissario giudiziale. I proprietari iscritti pro-indiviso nel catasto consorziale sono considerati come un solo consorziato ed hanno diritto al numero di voti relativo alla superficie complessiva della proprietà indivisa. Essi possono farsi rappresentare nell'assemblea con le modalità previste dall’articolo 4, comma 4.
  3. Ciascun consorziato può esercitare il proprio diritto di voto a mezzo di altra persona consorziata o legata al consorziato da rapporto di coniugio o di parentela entro il 3°, purché muniti di delega. Le deleghe sono conferite con atto scritto o con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la firma del delegante è autenticata da un notaio o dal Presidente del Consorzio o nei modi previsti dalla normativa vigente. Nessun votante può rappresentare con delega più di due ditte, valevoli ciascuna per l’espressione di un voto intero.
  4. Ciascun consorziato, nel rapporto con il consorzio, può farsi rappresentare con mandato a mezzo di altra persona consorziata o legata al consorziato da un rapporto di coniugio o di parentela entro il 3° grado. Il potere di rappresentanza è conferito all’interessato con mandato speciale comprendente la facoltà generale del mandatario ad obbligarsi in nome e per conto del mandante in riferimento ai singoli atti o qualsivoglia operazione. Il mandato deve essere conferito con atto scritto e la firma del mandante è autenticata da un notaio o nei modi previsti dalla normativa vigente. La dichiarazione di nomina o di revoca del mandato speciale dovrà essere resa pubblica nella prima Assemblea dei consorziati dalla data della nomina stessa. Nessun mandatario può rappresentare più di una ditta.
Art. 12: Attribuzione del numero di voti ai singoli consorziati 6
  1. Il numero dei voti cui ciascun consorziato ha diritto nell'assemblea è determinato:
    1. in base alla superficie di proprietà secondo la seguente proporzione:
      fino a Ha 0,6000 voti n°1
      da Ha 0,6001 a Ha 1,2000 voti n°2
      oltre Ha 1,2000 voti n°3
Art. 13: Elenco degli aventi diritto al voto
  1. L'elenco degli aventi diritto al voto è l'elenco dei proprietari previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera b), aventi i requisiti di cui all'art. 11.7
  2. L'elenco è pubblicato una volta all’anno, per dieci giorni consecutivi all'albo consorziale, dandone comunicazione scritta in luoghi pubblici frequentati, almeno trenta giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l’approvazione dei bilanci.
  3. Eventuali osservazioni o reclami contro l'elenco dovranno pervenire al Consiglio dei Delegati entro i cinque giorni successivi all'ultimo di pubblicazione.
  4. Il Consiglio dei Delegati, effettuate le dovute verifiche, introduce le eventuali variazioni all'elenco e ne dà comunicazione scritta agli interessati entro 8 giorni dalla loro adozione.
Art. 14: Votazione
  1. Può entrare nella sala delle votazioni e votare chi ha diritto al voto in base all’art.11.
  2. Le votazioni in merito alle deliberazioni dell’Assemblea avvengono per alzata di mano e le proposte sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. Spetta agli scrutatori il controllo dei voti.
  3. Il Presidente, su specifica richiesta approvata a maggioranza dall’Assemblea, dispone la votazione a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente del seggio consegna ad ogni votante, dopo che il seggio ne ha constatato l'identità, tante schede quante corrispondono ai voti ai quali egli ha diritto.
  4. Chi si presenta a votare per delega o mandato deve consegnare al Presidente del seggio l'atto di delega o il mandato di cui deve essere fatto cenno dallo scrutatore sull'elenco degli aventi diritto al voto a fianco del nome del rappresentato. 8
  5. Le schede consegnate devono riportare il timbro del Consorzio e la vidimazione del Segretario consorziale (o del Segretario del seggio elettorale). 9
  6. Al termine della votazione il Presidente del seggio apre le urne e controlla che il numero delle schede corrisponda a quello dei voti espressi.
  7. Del risultato di tale riscontro viene fatto cenno al verbale di votazione.
  8. Riposte quindi le schede nelle urne, il Presidente del seggio elettorale le estrae, le apre, ne dà lettura ad alta voce, mentre i due scrutatori registrano l'esito della votazione.
  9. In caso di elezione la votazione si chiude all’ora stabilita nel manifesto o avviso di convocazione dell’assemblea di cui all’art. 9. Possono votare gli elettori che a quell’ora si trovino nella sala e che ancora non abbiano partecipato alle votazioni.
  10. Il voto è sempre segreto nelle votazioni per il rinnovo delle cariche.
Art. 15: Costituzione dei seggi per le votazioni
  1. Per la votazione viene costituito un seggio elettorale, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente del Consorzio.
  2. Funzionano da scrutatori due consorziati scelti dall'Assemblea e da Segretario il Segretario del Consorzio o, in mancanza di questi, persona idonea, nominata dal Presidente del seggio.
  3. Le indennità da corrispondersi ai componenti del seggio ed al Segretario sono stabilite di volta in volta dal Consiglio dei Delegati.
  4. Delle operazioni è redatto verbale a firma di tutti i componenti del seggio. 10
Art. 16: Contestazioni e reclami
  1. Il seggio decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse insorgere in merito alle votazioni ed alle operazioni relative.
  2. Il Segretario ha voto consultivo.
  3. L'esito delle votazioni è pubblicato all'albo consorziale dei Comuni interessati entro le 24 ore successive allo spoglio delle schede.
  4. Contro la decisione del seggio è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla votazione al Consiglio dei Delegati.

Sezione II
Il consiglio dei delegati

Art. 17: Costituzione del consiglio dei delegati
  1. Il Consiglio dei Delegati è costituito da n° 9 (nove) rappresentanti delle proprietà consorziali eletti dall'Assemblea a termini degli artt. 13 e 18.
Art. 18: Cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere
  1. Non sono eleggibili a consigliere delegato coloro i quali abbiano con il consorzio:
    • contratti di fornitura o di appalto in corso;
    • rapporti di lavoro o incarichi professionali;
    • liti pendenti;
    • funzioni di vigilanza;
    • le persone indicate nell’art 19 del T.U. delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali previa sostituzione delle parole “Comune” e “Comunale” rispettivamente con “Consorzio” e “Consorziale”.
  2. Non possono inoltre far parte del Consiglio dei delegati:
    1. chi ha il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto non ha reso conto della sua gestione;
    2. chi, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovi legalmente messo in mora;
    3. i falliti, per la durata di un quinquennio dalla data di dichiarazione di fallimento.
  3. Non possono contemporaneamente essere delegati i coniugi, i parenti fino al 3° grado e gli affini fino al 2° grado, né le persone che figurano nel catasto pro indiviso.
  4. La nullità o la decadenza agiscono nei riguardi di colui che ha conseguito successivamente il minor numero di voti.
Art. 19: Elezione del consiglio dei delegati
  1. L’elezione del Consiglio dei Delegati avviene a votazione segreta con le modalità di cui al precedente articolo 15 e gli scrutatori ne registrano l'esito in apposite liste indicando il nome dei candidati ed i voti da ciascuno riportati.
  2. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti, si intende eletto colui che rappresenta la maggior superficie nell’ambito del consorzio.
Art. 20: Risoluzioni delle contestazioni
  1. Nel caso di contestazioni ai sensi dell’art. 16, il reclamo contro la decisione del seggio va presentato entro cinque giorni dalla votazione al Consiglio dei Delegati neo eletto.
  2. Il Consiglio dei Delegati neo eletto, in apposita seduta indetta dal Presidente uscente e presieduta dal Consigliere anziano, entro quindici giorni dalle votazioni, decide sui reclami di cui al precedente art. 16 e, in base alle risultanze dei verbali di votazione, proclama gli eletti.
  3. Quando sia riconosciuta nulla la nomina di qualche delegato, oppure se qualche delegato validamente eletto mediante atto scritto dichiara, entro dieci giorni dalla nomina, di non accettare la carica, resta eletto chi ha ottenuto successivamente il maggior numero di voti.
  4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto in materia di elezioni si fa riferimento al Codice Civile e alle normative vigenti.
Art. 21: Convocazione del consiglio dei delegati
  1. Il Consiglio dei Delegati è convocato dal Presidente ogni volta questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno il 50% dei delegati.
  2. La convocazione del Consiglio dei Delegati deve essere fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o correnda controfirmata spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, nella quale siano indicati il giorno, l'ora, il luogo della convocazione e gli argomenti da trattarsi.
  3. Nei casi di urgenza si deroga alle modalità di convocazione sopra previste purché alla seduta risultino presenti tutti i componenti il Consiglio.
  4. Almeno 24 ore prima dell'adunanza gli atti relativi agli argomenti da trattarsi sono a disposizione dei delegati e consultabili presso il Consorzio previa richiesta.
  5. Le adunanze sono indette in unica convocazione e sono valide purché il numero degli intervenuti sia superiore al 50% dei consiglieri.
  6. Le delibere vengono prese a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 22: Funzioni del consiglio dei delegati
    1. eleggere tra i delegati il Presidente e il Vicepresidente;
    2. deliberare la convocazione dell’assemblea e stabilirne il relativo ordine del giorno; 11
    3. predisporre il bilancio preventivo, le relative variazioni, e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
    4. disporre i prelevamenti dai fondi di riserva distinti per titoli e deliberare le variazioni di bilancio concernenti storni da capitolo a capitolo, nell'ambito della stessa categoria e l’assunzione delle anticipazioni di cassa di propria competenza;
    5. proporre all'approvazione dell’Assemblea le eventuali modifiche allo Statuto;
    6. approvare i progetti esecutivi relativi a nuove opere di miglioramento fondiario e l’ammontare dell’eventuale prestito o mutuo;
    7. autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
    8. deliberare sui servizi di tesoreria e di riscossione dei contributi consorziali;
    9. predisporre il piano di riparto delle spese relative all’esecuzione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere, nonché al funzionamento del consorzio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    10. approvare i ruoli di contribuenza stabiliti sulla base del piano di riparto della spesa e del bilancio preventivo approvati dall’Assemblea;
    11. provvedere alla regolare conservazione e manutenzione di tutte le opere consorziali, nonché all’organizzazione e al funzionamento dei servizi consorziali;
    12. approvare, qualora ritenuto necessario, il regolamento per la gestione delle opere e l’organizzazione e il funzionamento dei servizi ai consorziati;
    13. deliberare sull’assunzione e sul licenziamento del personale, fissarne il trattamento e approvarne, qualora ritenuto necessario, il regolamento per la gestione;
    14. deliberare:
      1. la contrattazione di prestiti o mutui ed il rilascio di delegazioni sui contributi consorziali;
      2. le compravendite di mobili, le anticresi, le permute e gli affitti, l’enfiteusi, la costituzione di usufrutto, di ipoteca o di servitù e le cessioni di credito;
      3. le transazioni, giudiziali ed extra giudiziali, anche mediante compromessi arbitrali;
    15. stabilire le norme e le condizioni per i singoli appalti, i cottimi, i lavori in economia, le forniture, le affittanze di terreni, ripe, argini, di canali e per i diritti di pesca;
    16. provvedere all'aggiornamento del catastino di cui all'art. 5;
    17. pronunciarsi sui reclami di ogni genere presentati dai consorziati;
    18. autorizzare tutte le spese, ad eccezione di quelle demandate ad altri organi, ai sensi del presente statuto; ed eseguire tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa ed economica del consorzio, conformemente allo statuto, alle deliberazioni assembleari nonché nel rispetto della normativa vigente;
    19. prevedere e applicare somme dovute a titolo di risarcimento, da emettere nei confronti dei consorziati, per azioni o comportamenti che causino danni al Consorzio. Il Consorzio potrà sempre esercitare azione di rivalsa nei confronti di consorziati qualora lo stesso, quale soggetto passivo, sia colpito da azioni o provvedimenti di natura risarcitoria;
    20. individuare ed attuare accordi con altri Consorzi di Miglioramento Fondiario di primo o di secondo grado, per la creazione di un unico centro amministrativo-contabile, al fine di una gestione più economica ed efficiente.

Sezione III

Art. 23: Il Presidente
  1. Il Presidente è il legale rappresentante del consorzio. Egli rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.
  2. Il Presidente è eletto dal Consiglio dei delegati nella prima riunione, presieduta dal Consigliere anziano e convocata dal Presidente del Consorzio uscente, non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni del Consiglio.
  3. Nella stessa seduta viene eletto il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo.
Art. 24: Funzioni del Presidente
    1. convocare l’Assemblea, il Consiglio dei Delegati e, per le adunanze di quest’ultimo, il Collegio dei Revisori dei Conti;
    2. presiedere le Assemblee e il Consiglio dei Delegati, dichiarare aperte e chiuse le relative sedute, dirigere le discussioni;
    3. dare esecuzione alle deliberazioni degli organi consortili;
    4. firmare tutti gli atti relativi all'amministrazione del Consorzio;
    5. nominare il Segretario del Consorzio e assumere e licenziare, su conforme deliberazione del Consiglio dei Delegati, il personale;
    6. sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
    7. promuovere le azioni inerenti ai beni consorziali e tutte quelle di natura urgente;
    8. ordinare i pagamenti e le riscossioni;
    9. sorvegliare la regolare tenuta delle scritture contabili e dei registri catastali. Sarà compito del Presidente, in particolare, assicurarsi che le variazioni catastali segnalate dai consorziati nel corso dell'anno vengano tempestivamente introdotte nel catastino e negli elenchi di cui agli art. 5;
    10. promuovere la concessione di sussidi per le opere di miglioramento fondiario, in base ai progetti approvati dall’Assemblea e dal Consiglio dei Delegati;
    11. presiedere, in conformità alle norme di cui alla lettera o dell'art. 22, alle gare pubbliche e private;
    12. stipulare gli atti nell'interesse del Consorzio e firmare le delegazioni di pagamento sui contributi consorziali, il cui rimborso sia stato autorizzato dal Consiglio dei delegati a termini dell'art. 22 lettera n;
    13. fare eseguire d'ufficio i ripristini delle opere danneggiate e provvedere per il rimborso al Consorzio delle spese incontrate, a norma del successivo articolo 43;
    14. adottare nei casi d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio dei Delegati, da sottoporre a ratifica nella sua prima riunione successiva;
    15. fare quanto occorre per la gestione dell'ente.

Sezione IV
Collegio dei revisori dei conti

Art. 25: Costituzione del collegio dei revisori
  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee al Consorzio.
  2. L’elezione dei Revisori dei Conti avviene con le stesse modalità dell’elezione del Consiglio dei Delegati di cui all’art.19. In caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano.
  3. I revisori non possono far parte del Consiglio dei Delegati né avere con i consiglieri delegati vincolo di parentela o di affinità entro il II° grado o figurare con questi nei catasti pro-indiviso. Eventuali incompatibilità tra un componente il Consiglio dei Delegati e un componente il Collegio dei Revisori determina la decadenza del revisore.
  4. Per essi valgono altresì le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste all’art. 18, commi 1 e 2.
Art. 26: Funzioni del collegio dei revisori dei conti
  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
    1. a) vigila sulla gestione del Consorzio;
    2. b) assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati senza diritto di voto;
    3. c) presenta al Consiglio e all’Assemblea una relazione sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo;
    4. d) esamina e vista almeno annualmente il conto di cassa.
  2. I Revisori dei Conti, anche individualmente, possono procedere ad atti di ispezione e di controllo su tutti i documenti amministrativi e contabili. Il Presidente deve mettere a disposizione dei Revisori dei Conti, anche individualmente, tutti i documenti necessari all’attività revisionale.
  3. Dell’attività di controllo e dei risultati della stessa i revisori redigono un verbale, che sarà sottoposto all’esame del Consiglio, per gli eventuali provvedimenti, nella prima seduta utile.

Sezione V
Disposizioni comuni

Art. 27: Durata e rinnovo delle cariche
  1. Il Presidente, i Consiglieri delegati e i Revisori dei Conti durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
  2. Entro 30 giorni dalla scadenza degli organi del Consiglio, il Presidente deve convocare l’Assemblea per l’elezione dei nuovi organi, in questo periodo l'attività deliberativa del Consiglio uscente deve limitarsi all'ordinaria amministrazione.
Art. 28: Decadenza dalla carica
  1. I Delegati e i Revisori dei Conti decadono dalla carica:
    1. a) a seguito di dimissioni, di rinuncia e di decesso;
    2. b) per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive rispettivamente del Consiglio dei delegati e del Collegio dei revisori;
    3. c) quando vengano a verificarsi le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste agli artt. 18 e 25 verificatesi dopo la nomina;
    4. d) per cancellazione dal catastino di cui all’art. 5, per effetto di trasferimenti di proprietà o per qualsiasi altro motivo 12
  2. La decadenza dei Delegati e dei Revisori è pronunziata dal Consiglio, previa comunicazione dei motivi all'interessato.
  3. Le dimissioni diventano immediatamente esecutive.
Art. 29: Vacanza dalle cariche
  1. Qualora le sostituzioni dei consiglieri delegati nel corso del mandato siano contenute nella metà del loro numero, vi si provvede entro 30 giorni mediante chiamata di coloro che nelle ultime elezioni hanno ottenuto successivamente il maggior numero di voti, giusto il disposto dell'art. 19, 2° comma. 13
  2. In caso di esaurimento dell’elenco dei votati nelle ultime elezioni, il Presidente convoca l’Assemblea per provvedere alla sostituzione dei componenti mancanti attraverso apposite elezioni entro tre mesi dalla vacanza.
  3. Quando il numero dei Delegati si trovi ridotto a meno di una metà, si provvede al rinnovo totale del Consiglio mediante convocazione dell'Assemblea da parte del Presidente uscente nel termine di due mesi dalla vacanza. In tal caso 14 l'ordine del giorno dell'Assemblea dovrà prevedere il solo rinnovo delle cariche.
  4. Per la sostituzione del Presidente dimissionario, il Vicepresidente o, in mancanza, il Consigliere anziano, entro 10 gg. dalla data delle dimissioni, provvederà alla convocazione del Consiglio dei Delegati per l’elezione del nuovo Presidente.
  5. La sostituzione dei Revisori dei Conti segue le modalità previste dal presente articolo per il Consiglio dei Delegati.
  6. I sostituti dei consiglieri, del Presidente e dei revisori entrano subito in carica e vi rimangono fino a quando sarebbero rimasti i sostituiti.
Art. 30: Interessi in conflitto
  1. I componenti degli organi consorziali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti, associazioni, società e imprese con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d’opera, come pure quando si tratti di interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o di parenti ed affini entro il II° grado.
  2. Il divieto comporta l’obbligo di abbandonare la sala durante la trattazione di detti affari, pena la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell’ipotesi in cui il voto di chi doveva astenersi non abbia consentito di raggiungere la maggioranza.
Art. 31: Gratuità delle cariche, Indennità e rimborsi.
  1. La partecipazione agli organi consorziali di norma è gratuita.
  2. Il Consiglio dei Delegati può riconoscere un'indennità di carica al Presidente
  3. Il Consiglio dei Delegati può riconoscere un eventuale rimborso spese vive, al Vicepresidente, ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti, qualora siano sostenute nell’ambito di incarichi speciali a loro affidati. Dette spese dovranno essere adeguatamente documentate.

Capo III
Deliberazioni del consorzio

Art. 32: Verbali delle sedute degli organi consorziali
  1. Per ogni riunione degli Organi consorziali viene redatto verbale, dal quale deve risultare se trattasi di prima o seconda convocazione, la data, l'ora ed il luogo della medesima, la constatazione della regolarità dell’adunanza, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il riassunto della discussione, le deliberazioni adottate distintamente per ciascun argomento, il numero dei voti favorevoli, dei contrari, degli astenuti e i nulli, nonché l’ora nella quale viene chiusa la riunione. 15
  2. Ogni partecipante alla riunione ha diritto di fare inserire nel verbale della seduta le proprie dichiarazioni.
  3. Per le sedute di Consiglio e dei revisori dei conti devono essere indicati anche il nome e la qualifica degli intervenuti e degli assenti giustificati e ingiustificati.
  4. Per le deliberazioni dell’Assemblea concernenti quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lettere f 1) e f 2), il verbale deve anche riportare la superficie complessivamente rappresentata dai partecipanti che abbiano espresso voto favorevole.
  5. I verbali sono conservati in apposito registro e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario, nonché dagli scrutatori quando questi abbiano accertato l'esito delle votazioni. 16
  6. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale, che va conservato in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
Art. 33: Pubblicazione delle deliberazioni e ricorsi
  1. Le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio dei Delegati devono essere pubblicate, entro otto giorni dalla data della relativa assunzione, all'albo del Consorzio per almeno otto giorni consecutivi, in luogo visibile, presso la sede del Consorzio o anche presso altre sedi di enti o amministrazioni. E’possibile inoltre avvalersi, al fine di una più ampia conoscenza, di ulteriori mezzi e forme di pubblicità ritenute idonee. 17
  2. Contro le deliberazioni gli interessati possono fare opposizione presentando ricorso, entro otto giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Consiglio dei Delegati, che, nella prima adunanza, si pronuncia con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
  3. Contro le deliberazioni dell'Assemblea, gli interessati possono ricorrere solo per eventuali errori materiali di verbalizzazione.
  4. La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo: il Consiglio dei Delegati può sospendere l'atto impugnato, sopra istanza del ricorrente o d'ufficio, ove lo ritenga opportuno.
Art. 34: Copia delle deliberazioni
  1. I consorziati possono prendere visione ed eventualmente farsi rilasciare copia, pagandone le spese, delle deliberazioni, degli atti e dei documenti assunti dagli Organi consorziali e riguardanti l'attività del Consorzio, nei limiti previsti dalle leggi nazionali e provinciali in materia di riservatezza.

Capo IV
Amministrazione dell'attività consorziale

Art. 35: Servizio di segreteria
  1. Il Consorzio si avvale di un Segretario scelto dal Consiglio dei Delegati e nominato dal Presidente. Detta collaborazione sarà regolamentata da apposita convenzione che ne specificherà compiti e funzioni.
  2. Il segretario del consorzio assiste alle sedute dell’Assemblea, del Consiglio dei Delegati e del Collegio dei Revisori dei Conti senza diritto di voto. Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti il segretario, fungerà da segretario il più giovane dei presenti o persona idonea nominata dal Presidente.
Art. 36: Esercizio finanziario
  1. L'esercizio finanziario del Consorzio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno.
Art. 37: Riscossione contributi consorziali
  1. La riscossione dei contributi consorziali viene effettuata, nella qualità di agente della riscossione, esclusivamente dal Concessionario nelle forme e modalità previste dalle norme vigenti.
Art. 38: Ricorsi
  1. Entro 30 giorni dal ricevimento della avviso/cartella di pagamento, ogni interessato può ricorrere al Consiglio dei Delegati per eventuali errori materiali o duplicazioni di contributo.
  2. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione del ricorso, il Consiglio dei Delegati dovrà esaminare lo stesso e pronunciarsi nei confronti del ricorrente.
  3. Le determinazioni motivate assunte dal Consiglio dei Delegati in merito ai ricorsi devono essere comunicate con lettera agli interessati entro 8 giorni dalla loro adozione.
  4. L’accoglimento del ricorso dà diritto alla sospensione del ruolo che avverrà a cura del Consiglio medesimo o all’eventuale rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.
Art. 39: Tesoreria
  1. Le funzioni di tesoriere del Consorzio possono essere affidate ad un Istituto di credito.
  2. L'affidamento all'Istituto di credito dovrà avvenire mediante trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa, tra almeno due Istituti di credito alle condizioni stabilite dal Capitolato speciale di appalto.
Art. 40: Riscossioni e pagamenti
  1. Il Tesoriere introita le entrate consorziali in base agli ordinativi di riscossione emessi dal Consorzio.
  2. È tenuto inoltre ad incassare tutte le somme che gli pervenissero direttamente a favore del Consorzio, anche in assenza degli ordinativi di riscossione, dandone immediata notizia per la convalida dell'operazione e per l'emissione da parte del Consorzio del corrispondente ordinativo di riscossione.
  3. Entro i limiti stabiliti dal bilancio preventivo per la voce a cui il pagamento si riferisce, dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.
Art. 41: Rendiconto del tesoriere
  1. Alla fine dell'esercizio il Tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti.

Capo V

Art. 42: Conservazione delle opere consorziali
  1. Ove ritenuto opportuno, il Consiglio dei Delegati delibererà un regolamento interno che disciplina la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere consorziali.
Art. 43: Inadempimenti e danni – esecuzione d’ufficio
  1. Ove i consorziati danneggino le opere consorziali, derivino abusivamente le acque consorziali, ne provochino o favoriscano il disperdimento e la deviazione o manomettano gli impianti, l'amministrazione consorziale si riserva di agire in via giudiziaria per il risarcimento dei danni e di provvedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori occorrenti per ripristinare il buon stato delle cose, con rivalsa mediante l'imposizione di un contributo suppletivo.
  2. I consorziati possono evitare tali provvedimenti, ripristinando direttamente lo stato delle cose, previa autorizzazione e sotto stretta sorveglianza del Consorzio.
Art. 44: Contributi consorziali
  1. Il consorzio può imporre tributi per la copertura delle spese previste per il normale funzionamento amministrativo del Consorzio, nonché per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere.
  2. Il criterio per il riparto dei tributi dovuti dai Consorziati, è stabilito dall’Assemblea e fissato dal Consiglio dei Delegati, in ragione del beneficio collegato ai singoli terreni. In presenza di situazioni eterogenee, in via eccezionale, si potrà tener conto di ulteriori correttivi.
  3. Le spese necessarie al funzionamento del consorzio sono subordinate al presupposto che gli immobili risultino effettivi beneficiari dei vantaggi conseguiti o conseguibili dai lavori di miglioramento fondiario.
  4. Le spese per l’esecuzione delle opere che non siano a totale carico di enti pubblici e per l’esercizio e la manutenzione delle opere di miglioramento fondiario sono a carico dei proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio che traggono un beneficio dall’attività consortile.
Art. 45: Vigilanza sul consorzio
  1. Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza degli organi provinciali competenti, ai sensi delle norme del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e della normativa provinciale vigente.
Art. 46: Vertenze
  1. Le vertenze che insorgono tra gli utenti del Consorzio e il Consorzio e tra gli utenti per rapporti consorziali possono essere deferite ad un Collegio arbitrale, secondo quanto previsto dal C.p.c., restando libero l'appello all'Autorità giudiziaria.
Art. 47: Modalità
  1. Il presente Statuto deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale ed entra in vigore dalla data del provvedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale.
Art. 48: Norma finale
  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Note

  1. 1La denominazione è quella risultante dall'atto di costituzione o di riconoscimento ai sensi del R.D. n. 215/1933 e depositato presso il Servizio Vigilanza e Promozione dell'Attività Agricola della Provincia Autonoma di Trento.
  2. 2R.D. 215/33 art. 43 - Possono essere sussidiate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni e quelle di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile; la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possano sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani, le piantagioni, e, in genere ogni miglioramento fondiario eseguibile a vantaggio di uno o più fondi indipendentemente da un piano generale di bonifica. Possono pure essere sussidiati: a) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonché i macchinari elettrici di utilizzazione dell’energia; b) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni.
  3. 3La variazione della perimetrazione consorziale approvata dalla Giunta provinciale implica necessariamente la variazione della superficie totale del Consorzio indicata al precedente art. 3, che non rientra fra le variazioni che abbisognano di ulteriore approvazione.
  4. 4Qualora, nel caso di comproprietà, non vi sia accordo sulla rappresentatività del primo intestatario occorre, secondo la norma statutaria, che colui che rappresenta la maggior parte delle quote della proprietà sia munito delle relative deleghe. Queste devono essere portate a conoscenza del Consorzio prima dell'Assemblea (entro i termini di cui all'art. 14, IV comma) affinché vi sia certezza circa l'identificazione del rappresentante della proprietà.
  5. 5Ai sensi dell’art. 55, II° comma, lett. b) del R.D. 215/1933, le delibere di adesione ad un Consorzio di Miglioramento Fondiario di II° grado e di approvazione del relativo statuto devono essere adottate dalla maggioranza dei consorziati presenti che rappresentano almeno un quarto della superficie del territorio.
  6. 6Le due possibilità sono alternative.
  7. 7L'elenco deve essere redatto sulla base delle risultanze catastali o di altri documenti comprovanti titolarità diverse dal diritto di proprietà. In altri termini l'elenco è composto dalla successione progressiva dei soggetti rappresentanti le diverse situazioni proprietarie, che possono esere singole oppure costituire comproprietà. Un soggetto può comparire più volte con titolo di proprietà diverso, nel qual caso le situazioni non sono assemblabili in quanto alla base dell'elenco non è la persona fisica consorziata, bensì il potere di rappresentanza collegato alle diverse situazioni proprietarie.
  8. 8Le eventuali deleghe conferite ad uno dei comproprietari, che non sia primo intestatario della proprietà, perché possa rappresentare la proprietà stessa devono essere presentate al Consorzio prima dell'assemblea, come già visto all'art.4 - IV comma.
  9. 9È opportuno che l'accesso alla sala nella quale si svolge l'Assemblea sia unico, in modo da ridurre al minimo il margine di errore nella consegna delle schede e nel controllo degli aventi diritto al voto.
  10. 10I componenti del seggio devono sottoscrivere i verbali. Qualora qualche componente dissentisse da quanto verbalizzato, in toto o in parte, porrà a calce del verbale le osservazioni ritenute opportune, sottoscrivendole.
  11. 11Gli argomenti proposti all'ordine del giorno come "varie ed eventuali" possono assumere solamente carattere informale e non deliberativo.
  12. 12Vale esclusivamente per i Delegati e non per i Revisori.
  13. 13I nuovi nominati, in questo caso, entrano subito in carica e vi rimangono fino a quando sarebbero rimasti i sostituiti. Qualora non vi siano nominativi sufficienti alla surroga dei posti vacanti, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione degli elementi mancanti.
  14. 14In questo caso, mancando la maggioranza, il Consiglio dei Delegati non può procedere ad alcuna deliberazione.
  15. 15Nel verbale assembleare vanno chiaramente specificate le ragioni di rinvio dell'adunanza alla II^ convocazione, (ad es.: mancata presenza in prima convocazione della metà più uno dei consorziati in rappresentanza della metà più uno della superficie). Va inoltre evidenziato il rispetto delle modalità di convocazione dell'Assemblea, come stabilite dallo Statuto.
  16. 16Anche in questo caso, vale quanto precisato nella nota. 9
  17. 17Si ritiene sufficiente la pubblicazione all'albo della parte del verbale relativa al deliberato, ferma restando la possibilità dei consorziati di prendere visione dell'intero verbale, qualora ne facciano richiesta.