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Storia

Storia

In seguito alla sconfitta dell'Austria nel primo conflitto mondiale, il trattato di St. Germain datato 10 settembre 1919, approvato con R.D. 6 ottobre 1919, n. 1804, convertito in legge il 26 settembre 1920, sancì l'annessione del Trentino all'Italia. L'ordinamento comunale austriaco tuttavia rimase in atto fino all'entrata in vigore del R.D. 11 gennaio 1923, n. 9 che estese alle nuove province l'ordinamento comunale italiano. Per disciplinare i consorzi si recepirono il Testo Unico delle leggi sui consorzi ed opere di irrigazione, approvato con R.D. 2 ottobre 1922, n. 1747, ed il Testo Unico delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256.
Ulteriori disposizioni per i consorzi e le opere di irrigazione vennero emanate con il R.D. 13 agosto 1926 n. 1907 "Disposizioni per i consorzi e le opere di irrigazione nell'Italia settentrionale e centrale".
Il successivo regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, "Nuove norme per la bonifica integrale", stabilì espressamente la personalità giuridica pubblica dei consorzi, affidando loro funzioni e compiti pubblicistici al fine di realizzare un coordinato sviluppo degli interventi di competenza dello Stato e dei proprietari. I consorzi venivano costituiti tra i proprietari degli immobili che traevano beneficio dalle opere di bonifica, per provvedere all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere stesse o soltanto alla manutenzione e all'esercizio di esse. Lo Stato corrispondeva al consorzio il proprio contributo ed il concessionario doveva provvedere, fin dal momento di avvio dei lavori, alla riscossione della parte di spesa posta a carico delle proprietà interessate. La misura del concorso dello Stato era variamente determinata dalla legge, in rapporto alla natura delle opere e alle condizioni economiche dell'ambiente.
La costituzione dei consorzi era volontariamente promossa dai proprietari e veniva disposta con decreto del Capo dello Stato; era necessaria l'adesione di coloro che rappresentavano la maggior parte dei terreni che si intendesse consorziare. Un consorzio poteva anche essere costituito d'ufficio dal ministero competente in materia qualora, in assenza di iniziative, ne venisse riconosciuta la necessità e l'urgenza sulla base dell'interesse di ordine pubblico.
Il Codice civile del 1942 ha sostanzialmente recepito i criteri ispiratori del Regio decreto 215/1933 1.
Il quadro normativo è completato dalle leggi in materia emesse dalla provincia di Trento.
Nell'assemblea dei soci del 21 febbraio 1937 2, indetta con decreto del prefetto della provincia di Trento n. 3678, si afferma che "il consorzio ... esiste già di fatto e dovrebbe essere stato costituito nell'anno 1847, senza però che sia possibile fornire la documentazione autentica ..."; perciò viene approvata la sua costituzione.
L'ente ottiene la qualifica di «Consorzio irriguo di miglioramento fondiario», venendo così a beneficiare delle prerogative degli enti di bonifica nel giugno del 1937 3.
Il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Fitta di Arco svolge tuttora un'importante azione nella protezione e nel mantenimento dell'ambiente, con particolare riguardo alle opere per l'irrigazione, alla viabilità rurale, alla dotazione e al mantenimento di tutte le infrastrutture indispensabili per un razionale sfruttamento del suolo e per il mantenimento della sua integrità.
La data scelta quale estremo iniziale è quella istituzionale dell'ordinamento italiano.

Condizione giuridica

Il Consorzio irriguo e di miglioramento fondiario Fitta di Arco fu costituito con tale denominazione ai sensi del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e retto dalle norme di legge applicabili ai consorzi di miglioramento fondiario di cui al titolo V, capo 2 del citato decreto.
Lo statuto fu approvato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste con decreto del 7 giugno 1937, n. 4158 e registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1937 al reg. n. 11, foglio n. 354; fu successivamente modificato con il verbale dell'assemblea generale dei soci del 19 dicembre 1948. Il successivo statuto, composto da 46 articoli, fu approvato dall'assemblea dei soci il 4 dicembre 1977; successive modifiche ed integrazioni suggerite dalla Provincia autonoma di Trento hanno portato alla redazione di uno statuto, composto da 49 articoli, approvato dall'assemblea dei soci il 17 aprile 1988 e dalla Giunta provinciale il 16 febbraio 1989, con la deliberazione n. 1721; le ultime modifiche statutarie, per la parte di documentazione soggetta all'ordinamento, sono del 1993 4.
L'ente non aveva rapporti di tipo istituzionale col comune di Arco.

Funzioni, occupazioni e attività

Scopo del consorzio è quello di provvedere all'irrigazione delle campagne, orti e giardini compresi nel perimetro consorziale e di perseguire il miglioramento dei terreni nel suo comprensorio ai fini di una maggiore utilizzazione agricola. In particolare il Consorzio provvede alla costruzione e alla gestione degli impianti e delle opere consorziali favorendo, per zone omogenee, l'esecuzione, l'ampliamento, il potenziamento e la trasformazione degli impianti e delle opere di miglioramento (art. 2 degli statuti 1977, 1988 e 1993).
Il perimetro si estende lungo la riva destra del fiume Sarca ed è, grosso modo, limitato ad est dal fiume Sarca, a sud approssimativamente dal confine del comune catastale Arco-Riva, ad ovest dalle strade comunali di Nas, provinciale S. Andrea, Cogozzi ed a nord della località Prabi (art. 3 degli statuti 1977, 1988 e 1993).
La superficie di competenza è di circa 470 ettari e comprende i terreni coltivati e coltivabili del comune catastale di Arco.

Struttura Amministrativa

In base al regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, i consorzi funzionavano secondo le norme dei propri statuti, con i quali si provvedeva alla designazione della sede e si stabilivano le modalità di costituzione e di rinnovo dei vari organi di rappresentanza e deliberanti (presidente, consiglio dei delegati e deputazione) nonché le loro attribuzioni. Gli statuti stabilivano altresì le norme per la validità delle adunanze, per la compilazione dei bilanci, per il servizio di cassa, per la revisione dei conti e per tutto ciò che, più generalmente, era necessario per il regolare funzionamento dell'ente. L'organizzazione degli uffici, il trattamento economico e lo stato giuridico degli impiegati formavano oggetto di apposito regolamento. In sede di approvazione dello statuto, il ministero preposto decideva su eventuali ricorsi ed aveva facoltà di apportare modificazioni al testo. Poteva, inoltre, per la tutela dei fini istituzionali, avocare a sé la nomina del presidente e procedere allo scioglimento delle amministrazioni ordinarie, conferendo ad un commissario straordinario tutti i poteri di rappresentanza e deliberanti. Allo Stato era attribuito anche il compito di provvedere d'ufficio al raggruppamento dei servizi, alla fusione e alla soppressione dei consorzi, nonché alla modifica dei loro confini territoriali 5.
Dal 1937 fino al 1948, prima delle modifiche statutarie dello stesso anno, erano organi del Consorzio irriguo e di miglioramento fondiario Fitta Arco: l'assemblea, il consiglio dei delegati, la deputazione amministrativa, il presidente e i revisori dei conti. Il consiglio dei delegati era eletto dall'assemblea generale; erano eleggibili i rappresentanti delle proprietà consorziali che possedevano più di 1000 metri quadrati irrigui di superficie. Il numero dei delegati era variabile; rimanevano in carica per cinque anni. La deputazione amministrativa era composta dal presidente del consorzio e da sei delegati nominati dal consiglio dei delegati.
La struttura amministrativa è rimasta pressoché invariata negli anni successivi al 1948.
Gli organi del consorzio sono i seguenti (art. 5 dello statuto approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1721 del 16 febbraio 1989):
- assemblea generale costituita dai proprietari degli immobili compresi nel perimetro consorziale aventi diritto di voto. Sono soci del Consorzio generale tutti i proprietari di terreni compresi nel territorio consorziale mentre il numero di voti cui ciascun consorziato ha diritto è determinato in base alla superficie posseduta. All'assemblea spettano: l'elezione dei delegati, le modifiche dello statuto consorziale, le deliberazioni riguardanti l'esecuzione di nuove opere e gli argomenti di interesse generale, le deliberazioni riguardanti tutte le questioni di carattere straordinario (assunzione di mutui passivi, approvazione di progetti di massima), le decisioni su ogni materia riguardante il funzionamento del Consorzio e la nomina dei revisori dei conti (art. 6 del citato Statuto);
- consiglio dei delegati costituito da 9 rappresentanti delle proprietà consorziali eletti dall'assemblea fra i soci del Consorzio (fino al 1989 3/3 'consiglio direttivo' composto da un numero variabile di membri). Ad esso spettano: l'elezione del presidente, l'approvazione dell' ordine del giorno delle assemblee dei soci, la redazione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione di progetti esecutivi delle opere di miglioramento fondiario, le deliberazioni sul servizio di tesoreria e di esattoria, l'approvazione dei ruoli di contribuzione, il regolamento organico e disciplinare degli impiegati, le deliberazioni sull'assunzione di prestiti o mutui ordinari, le compravendite, le tariffe di voltura, le autorizzazioni per tutte le spese in genere; quest'organo dura in carica per cinque anni (artt. 21-24 del citato Statuto);
- presidente: rappresenta il Consorzio in giudizio e in tutti i rapporti con le pubbliche autorità, con i singoli consorziati e con i terzi, convoca e presiede le assemblee e il consiglio dei delegati, fissa l'ordine del giorno per le riunioni, dà esecuzione alle delibere del consiglio e firma gli atti relativi all'amministrazione dell'ente, cura la gestione delle entrate e delle spese, nomina e licenzia il personale, sovrintende al buon andamento degli uffici, ordina i pagamenti e le riscossioni, sorveglia la tenuta della contabilità e dei registri catastali e stipula gli atti; dura in carica cinque anni e può essere rieletto. In sua assenza viene sostituito da un delegato dal lui designato con funzioni di vicepresidente (art. 26 del citato Statuto);
- revisori dei conti: nominati in numero di tre dall'assemblea che li può scegliere anche tra persone estranee al Consorzio. Essi vigilano sulla gestione dell'ente, presentano al consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, esaminano il conto cassa trimestralmente. Durano in carica cinque anni e possono essere rieletti (art. 27 del citato Statuto);
- collegio arbitrale: composto da tre membri nominati dal consiglio dei delegati per decidere sulle vertenze che possono insorgere tra gli utenti e il Consorzio (art. 49).
L'ufficio amministrativo del Consorzio è retto da un segretario, scelto dal consiglio dei delegati e nominato dal presidente, con il compito di intervenire alle sedute degli organi direttivi e di redigere i relativi verbali (art. 36 del citato Statuto).
I presidenti che hanno rappresentato il Consorzio dal 1924 al 2017 sono: Federico de Altamer, Mario Gobbi, Emilio Lutterotti, Antonio Omezzolli, Giacomo Marchetti, Mario Ischia, Mario Pedrotti, Tarcisio Riccadonna, Mario Sbarberi, il commissario Ezio Martinelli (nominato dalla Giunta provinciale con deliberazione del 7 dicembre 1989, n. 15440), Ezio Mascher ed Arturo Campetti.

Contesto generale

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza degli organi provinciali competenti, ai sensi delle norme del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, in sostituzione dagli organi statali.
Il Consorzio irriguo e di miglioramento fondiario Fitta di Arco è socio della Federazione dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario di Trento.

Fonti normative

Regio decreto 2 Ottobre 1922, n. 1747, "Testo unico delle leggi sui consorzi ed opere di irrigazione"
Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, "Nuove norme sulla bonifica integrale".
Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907, "Disposizioni per i consorzi e le opere di irrigazione nell'Italia settentrionale e centrale"
Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256, "Testo unico delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi"

Fonti archivistiche e bibliografia

ConsFA, 1.2 Consorzio irriguo e di miglioramento fondiario Fitta di Arco, 1.1 Statuti e regolamenti, 1.2. Deliberazioni del consiglio direttivo e dei delegati
Risorse internet
http://siusa. archivi.beniculturali.it

Note
  1. Sistema informativo unificato per le Soprintendenze archivistiche (Siusa), profilo storico istituzionale "Consorzi di bonifica, 1882 -";
  2. ConsFA, 1.2 Consorzio irriguo e di miglioramento fondiario Fitta di Arco, 1.2.1 Statuti e regolamenti, n. 1 "Statuti", 1937-1993;
  3. ibidem, "Atto costitutivo del Consorzio di miglioramento fondiario Fitta di Arco", 1937 giugno 7;
  4. ibidem;
  5. Sistema informativo unificato per le Soprintendenze archivistiche (Siusa), profilo storico istituzionale "Consorzi di bonifica, 1882 - ..."